STATUTO

STATUTO FITeL REGIONALE                 

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa delle FITeL Nazionale, a cui la presente associazione aderisce, è costituita la Associazione FITeL Regione Veneto APS.

La FITeL Regione Veneto APSè associazione di secondo livello la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori, costituiti ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori e le associazioni che  ne condividano le finalità associative. , coincidenti o comprese nel territorio della regione

La FITeL Regione Veneto APS è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e dell’art. 19 della Costituzione repubblicana. Ha sede in  Mestre -Venezia Via Volturno n. 22  e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.

La FITeL Regione Veneto APS aderisce alla FITeL Nazionale, si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FITeL Nazionale è elemento essenziale della presente associazione e la esclusione dalla federazione nazionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS)  ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e  al D.Lgs. 117/2017assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed ente del Terzo Settore e nelle more della loro applicazione  tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. 

Art. 2

Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

i) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interessesociale

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso 

t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche

L’associazione inoltre opererà per: 

f) valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali Confederale e di ogni ente associativo, il quale condivida le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata.

In particolare:

a)     valorizzare e promuovere l’esperienza dei CRAL e degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i  loro associati;

b)    promuovere l’apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell’impegno sociale ed umanitario;

c)     attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi regionali dispongono per l'associazionismo sociale nonché dell'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori e dei cittadini tutti ;

d)    sviluppare attivita diverse complementari e marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

e)     l’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Direttivo.

 

La FITeL Regione Veneto APS perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione di riferimento, rimettendo alla FITeL nazionale le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le FITeL regionali interessate.

Al fine di raggiungere lo scopo associativo la FITeL regionale potrà promuovere la costituzione di enti, associazione e società, anche di natura commerciale, anche assumendone direttamente la partecipazione.

 

Art. 3

Soci

 

Sono soci della FITeL Regione Veneto APS:

a) La CGIL, la CISL e la UIL:Questi non potranno avere una rappresentanza maggiore del 20% all’interno di tutti gliorganidirettivi ed esecutivi della Associazione

b) Le associazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori le quali esercitano le proprie attività nel territorio della Regione Veneto  in via esclusiva; possono essere soci della FITeL Regione Veneto APSanche quelle associazioni di lavoratori le quali esercitino la propria attività anche in altre regioni, purchè nel complesso in un numero inferiore a 5

c) Tutte le  associazioni presenti nella Regione Veneto abbiano le stesse finalità di cui all'art. 2, e che operino nel medesimo ambitoterritoriale indicato al punto precedente

d) I Circoli Ricreativi Territoriali FITeL, purchè costituiti secondo il regolamento attuativo.

Il numero delle associazioni di promozione sociale aderenti devono essere almeno il 66% del totale delle associazioni iscritte. 

 

Le domande di iscrizione saranno presentate al Comitato di Presidenza che a suo giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata, entro 30 giorni   da parte del comitato di Presidenza.

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni contro l’avverso al collegio dei Probiviri, in assenza al Collegio dei revisori dei conti, ed in assenza di questi, al Consiglio Regionale.

L'appartenenza all’Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a)Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;

b) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. 

 

Art. 4

Organi della Federazione

 

a) Sono Organi  della Federazione:

  • il Congresso Regionale
  • il Consiglio Regionale
  • il Comitato di Presidenza
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto a norma degli articoli 30 e 31 del D.LGS.117/2017);
  • il Collegio dei Probiviri (se eletto)

 

 

 

 

 

Art. 5

Autonomia e responsabilità giuridica

 

La FITeL Regione Veneto APS è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL e viceversa.

Inoltre la FITeL Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell’adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un’attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest’ultima.

Le strutture locali della FITeL (Regionali e Territoriali) sono anch’esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL nazionale.

 

Art. 6

Congresso Regionale

 

Il Congresso Regionale dei soci della FITeL Regione Veneto APS si riunisce di norma ogni quattro anni e comunque per la elezione dei propri rappresentati al  Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale FITeL.

Esso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite pubblicazione all’interno degli organi di informazione della associazione e tramite affissione all’interno della sede sociale.

La convocazione dovrà riportare l’ordine dei lavori del Congresso e la data e l’ora della riunione.

A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma, il Congresso può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

Esso è composto dai delegati dei soci.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento il quale tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio:

a) della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte

Compiti del Congresso Regionale sono:

-      stabilire gli indirizzi generali della FITeL Regione Veneto APS tra un congresso e l’altro

-      eleggere il Consiglio Regionale

-      eleggere il Collegio dei Revisori dei in ottemperanza a quanto previsto agli art. 30 e 31 del Codice del Terzo settore

-      eleggere il Collegio dei Probiviri

-      approvare eventuali modifiche allo statuto.

 

Art. 7

Consiglio Regionale

 

Il Consiglio Regionale rappresenta la FITeL Regione Veneto APS ed i suoi Soci nell’ambito del territorio di competenza, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri (va definito in base alla consistenza organizzativa della Regione) Il Consiglio regionale viene convocato dalla Presidenza

L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno dieci giorni prima della riunione, sia con lettera scritta che mediante avviso affisso nella bacheca, sul sito della Associazione della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

Il Consiglio Regionale è  regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione, se prevista, dovrà essere comunicata nella lettera di convocazione.

A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 

 

Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:

-     ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto;

-     promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare ed affermare la  Federazione e le sue attività;

-     organizza il tesseramento;

-     accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica, al Comitato di Presidenza Nazionale;

-     approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali;

-     promuove la costituzione delle istanze territoriali della FITeL Regione Veneto APS nella regione;

-     elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza regionale;

-     propone al Congresso eventuali modifiche statutarie

-       esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci;

-       le istanze territoriali assumono la forma di Circoli Ricreativi Territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.

 

Art. 8

Il Comitato di Presidenza Regionale

 

Il Comitato di Presidenza regionale è composto da un minimo di 3 massimo di  5 membri, compreso il Presidente 

Il Comitato di Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

-       ha la responsabilità amministrative

-       predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;

-       predisporre i programmi di attività e curarne l’attuazione;

-       convocare e stabilire l’ordine del giorno del Consiglio Regionale;

-       proporre eventuali variazioni di bilancio;

-       proporre le quote associative;

-       curare i rapporti con gli organismi esterni;

-     deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;

-     proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;

-     proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL Regione Veneto APS;

-     proporre l’ammissione dei nuovi soci;

-     proporre al Congresso Regionale le modifiche allo statuto richieste dalla FITeL Nazionale;

-     istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;

-     vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;

-     determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;

-     decidere la costituzione di eventuali settori operativi;

-     assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

 

Art. 9

Il Presidente Regionale

 

Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale.

Spetta al Presidente:

-     presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di presidenza;

-     convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l’ordine del giorno;

-     coordinare le attività del Comitato di Presidenza;

-     dirigere gli organi tecnici della Federazione;

-     rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;

-     disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza;

-     accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;

-     delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell’apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

 

Art. 10

Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri Regionale (se eletti)

 

Il Collegio di Revisione dei Conti e dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Regionale. Svolgono a livello regionale i compiti loro demandati dallo statuto Nazionale. Eleggono  al loro interno un Presidente.  I membri dei revisori dei conti Partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

 

Art. 11

Entrate della Federazione Regionale

 

Le entrate della Federazione sono costituite da:

-     quote associative annuali obbligatorie;

-     eventuali contributi straordinari;

-     eventuali contributi pubblici;

-     eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;

-     eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;

-     eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;

Le somme versate come quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 12

Patrimonio

 

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

 

Art. 13

Esercizio finanziario

 

L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 31 maggio dell’anno successivo a quello di competenza.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell’anno stesso.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all’anno interessato.

E’ fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali  previste dallo statuto.

 

Art. 14

Tenuta delle scritture

 

Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso il bilancio, dovrà essere  trascritte nell’apposito libro dei verbali. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali:al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Presidenza, la  quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dalla Presidenza stessa.

La FITeL Regione Veneto APS e ogni socio ordinario affiliati alla FITeL dovrà tenere un libro dei propri soci

Art. 15

Cariche sociali

 

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili per una sola volta.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

 

Art. 16

Scioglimento della Federazione

 

La Federazione si scioglie:

-     per delibera unanime del congresso;

-       per espulsione dalla FITeL Nazionale.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione. Succcessivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro Unico Nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17

Modifiche statutarie

 

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della FITeL nazionale alla quale la FITeL Regione Veneto APS aderisce.

In via provvisoria le modifiche derivanti da obblighi imposti dalla legge possono essere disposte dal Consiglio regionale e sottoposte successivamente alla ratifica del Congresso.

 

 

Art. 18

Disposizioni Finali

 

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni normative applicabili ed in particolare al Decreto Legislativo 117/2017